E’ vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica in mancanza di una previa ordinazione da parte dell’utente. E’ altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. Pertanto, nel caso di attivazioni o disattivazioni non richieste gli operatori non possono pretendere dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva ed anzi devono provvedere a loro cura e spese al ripristino delle condizioni pre-esistenti. Tutti i costi, compresi quelli del ripristino della precedente configurazione, sono quindi a carico dell’operatore che ha disposto l’attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta.

Continuano numerosi i reclami di utenti che rifiutano o comunque non manifestano alcun consenso a proposte contrattuali di compagnie telefoniche e che si trovano invece attivati servizi nuovi o addirittura allacciati con nuove compagnie telefoniche.
Gli utenti apprendono del cambiamento soltanto nel momento in cui ricevono dalla compagnia fatture e solleciti di pagamento.
L’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni con delibera n. 664/06/CONS ha però dettato una serie di regole per evitare che si verifichino i suddetti disagi ma, purtroppo, come confermano le numerose segnalazioni dei consumatori, dette regole sono troppo spesso disattese.
La delibera specifica che prima della conclusione del contratto a distanza l’operatore debba fornire all’utente tutte le informazioni previste dall’art. 52 del codice del consumo oltre che il proprio nome e cognome e il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico. Tutte le informazioni devono essere fornite all’utente in modo chiaro e comprensibile.
La volontà dell’utente a concludere il contratto deve essere “inequivoca” e deve risultare da un modulo o da un documento che può anche essere elettronico. L’adempimento degli obblighi di informazione e il consenso informato dell’utente, nel caso in cui venga utilizzata la comunicazione telefonica, possono risultare anche dalla registrazione integrale della conversazione che può avvenire previo consenso dell’interessato alla registrazione.
Inoltre, entro l’inizio dell’esecuzione del contratto il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto contenente tutte le informazioni elencate al co 1 dell’art. 53 del codice del consumo. Con lo stesso modulo l’operatore deve comunicare anche che l’utente, nel caso in cui ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione a mezzo fax o posta elettronica agli indirizzi indicati nella stessa informativa.
L’operatore può assolvere agli obblighi su descritti anche facendo pervenire al titolare dell’utenza un documento contrattuale, sottoscritto dall’utente, contenente tutte le prescritte informazioni.

Avete comprato qualcosa con la carta di credito tramite internet e vi è stato addebitato sul conto corrente un importo maggiore rispetto al prezzo concordato con il venditore? Niente paura. La Banca è tenuta a rimborsarvi la differenza se dimostrate il reale prezzo concordato.
Il nuovo Codice del consumo, infatti, contiene una importante disposizione relativa ai pagamenti effettuati dai consumatori mediante carta di credito nei contratti a distanza (tramite internet, telefono, fax ecc).
L'art. 56 stabilisce, infatti, che la Banca è obbligata a riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali viene dimostrata l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito con il venditore. Non solo. La Banca è tenuta anche a riaccreditare al consumatore i pagamenti effettuati tramite l'uso fraudolento della carta da parte di terzi.

ANCHE L'ATLETA NON PROFESSIONISTA E' CONSIDERATO CONSUMATORE
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