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E’ vietata la
fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica in
mancanza di una previa ordinazione da parte dell’utente.
E’ altresì vietata la disattivazione non richiesta
di un servizio di comunicazione elettronica. Pertanto, nel
caso di attivazioni o disattivazioni non richieste gli operatori
non possono pretendere dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva
ed anzi devono provvedere a loro cura e spese al ripristino
delle condizioni pre-esistenti. Tutti i costi, compresi
quelli del ripristino della precedente configurazione, sono
quindi a carico dell’operatore che ha disposto l’attivazione
o la disattivazione della prestazione non richiesta.
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Continuano numerosi i reclami di utenti che rifiutano o comunque
non manifestano alcun consenso a proposte contrattuali di
compagnie telefoniche e che si trovano invece attivati servizi
nuovi o addirittura allacciati con nuove compagnie telefoniche.
Gli utenti apprendono del cambiamento soltanto nel momento
in cui ricevono dalla compagnia fatture e solleciti di pagamento.
L’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
con delibera n. 664/06/CONS ha però dettato una serie
di regole per evitare che si verifichino i suddetti disagi
ma, purtroppo, come confermano le numerose segnalazioni dei
consumatori, dette regole sono troppo spesso disattese.
La delibera specifica che prima della conclusione del contratto
a distanza l’operatore debba fornire all’utente
tutte le informazioni previste dall’art. 52 del codice
del consumo oltre che il proprio nome e cognome e il nominativo
della società per conto della quale avviene il contatto
telefonico. Tutte le informazioni devono essere fornite all’utente
in modo chiaro e comprensibile.
La volontà dell’utente a concludere il
contratto deve essere “inequivoca” e deve risultare
da un modulo o da un documento che può anche essere
elettronico. L’adempimento degli obblighi di
informazione e il consenso informato dell’utente, nel
caso in cui venga utilizzata la comunicazione telefonica,
possono risultare anche dalla registrazione integrale della
conversazione che può avvenire previo consenso dell’interessato
alla registrazione.
Inoltre, entro l’inizio dell’esecuzione del contratto
il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un
apposito modulo di conferma del contratto contenente tutte
le informazioni elencate al co 1 dell’art. 53 del codice
del consumo. Con lo stesso modulo l’operatore deve comunicare
anche che l’utente, nel caso in cui ritenga che il servizio
non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione
a mezzo fax o posta elettronica agli indirizzi indicati nella
stessa informativa.
L’operatore può assolvere agli obblighi su descritti
anche facendo pervenire al titolare dell’utenza un documento
contrattuale, sottoscritto dall’utente, contenente tutte
le prescritte informazioni.
Avete comprato qualcosa con la carta di credito tramite internet
e vi è stato addebitato sul conto corrente un importo
maggiore rispetto al prezzo concordato con il venditore? Niente
paura. La Banca è tenuta a rimborsarvi la differenza
se dimostrate il reale prezzo concordato.
Il nuovo Codice del consumo, infatti, contiene una importante
disposizione relativa ai pagamenti effettuati dai consumatori
mediante carta di credito nei contratti a distanza (tramite
internet, telefono, fax ecc).
L'art. 56 stabilisce, infatti, che la Banca è
obbligata a riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali
viene dimostrata l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
con il venditore. Non solo. La Banca è tenuta anche
a riaccreditare al consumatore i pagamenti effettuati
tramite l'uso fraudolento della carta da parte di terzi.
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ANCHE L'ATLETA NON PROFESSIONISTA E' CONSIDERATO CONSUMATORE
(clicca qui per
leggere l'articolo)
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