LA NUOVA LEGGE SULLA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI
Il 21 marzo 2011, come previsto dal Decreto Legislativo 28/2010,
è entrata in vigore la mediazione obbligatoria.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione riguarda le controversie
relative a:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di azienda
- risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il
mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Dal 21 marzo del 2012 la mediazione diventerà obbligatoria
anche per le controversie in materia di condominio e risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Per tutti gli altri tipi di controversie la mediazione è
facoltativa.
L’avvocato, quando gli viene conferito un incarico,
è obbligato a comunicare al cliente che c’è
la possibilità di rivolgersi ad un organismo di conciliazione
prima di fare causa, ovvero che il procedimento di mediazione
è obbligatorio nei casi previsti dalla legge.
L’informazione deve essere fornita dall’avvocato
chiaramente e per iscritto e deve essere sottoscritta dall’assistito.
Chi intende fare una causa avente ad oggetto una delle controversie
sopra indicate dovrà, ora, obbligatoriamente avviare
prima il procedimento di mediazione che può avere una
durata massima di quattro mesi.
La domanda si presenta agli organismi di mediazione abilitati
iscritti in un apposito registro.
La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero
della Giustizia e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il procedimento è a pagamento. Chi ha diritto al patrocinio
a spese dello Stato non dovrà pagare alcunché
nei casi in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio.
La domanda deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto
e le ragioni della pretesa.
Una volta ricevuta la domanda il responsabile dell’organismo
di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro
tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della
domanda stessa.
Il procedimento si svolge senza formalità e il mediatore
si adopera affinché le parti raggiungano un accordo
amichevole di definizione della controversia.
Se si raggiunge l’accordo il mediatore scrive il verbale
al quale è allegato il testo dell’accordo.
Il verbale dell’accordo è esente dall’imposta
di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti
l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Se non si raggiunge l’accordo il mediatore può
formulare una proposta di conciliazione.
Il mediatore è tenuto in ogni caso a formulare una
proposta di conciliazione se c’è la richiesta
concorde delle parti.
La proposta viene comunicata per iscritto alle parti che
devono far pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette
giorni l’accettazione o il rifiuto. Se la parte non
risponde entro il termine la proposta si intende rifiutata.
La mancata accettazione della proposta può avere,
però, delle conseguenze negative. Infatti se il Giudice
della causa emette una Sentenza che corrisponde interamente
alla proposta del mediatore la parte che ha rifiutato la proposta,
anche se vincitrice nel giudizio, dovrà farsi carico
delle proprie spese legali e di quelle di controparte.
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