La mediazione  


LA NUOVA LEGGE SULLA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI

Il 21 marzo 2011, come previsto dal Decreto Legislativo 28/2010, è entrata in vigore la mediazione obbligatoria.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione riguarda le controversie relative a:

- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di azienda
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

Dal 21 marzo del 2012 la mediazione diventerà obbligatoria anche per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Per tutti gli altri tipi di controversie la mediazione è facoltativa.

L’avvocato, quando gli viene conferito un incarico, è obbligato a comunicare al cliente che c’è la possibilità di rivolgersi ad un organismo di conciliazione prima di fare causa, ovvero che il procedimento di mediazione è obbligatorio nei casi previsti dalla legge.
L’informazione deve essere fornita dall’avvocato chiaramente e per iscritto e deve essere sottoscritta dall’assistito.

Chi intende fare una causa avente ad oggetto una delle controversie sopra indicate dovrà, ora, obbligatoriamente avviare prima il procedimento di mediazione che può avere una durata massima di quattro mesi.

La domanda si presenta agli organismi di mediazione abilitati iscritti in un apposito registro.
La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il procedimento è a pagamento. Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato non dovrà pagare alcunché nei casi in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio.

La domanda deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Una volta ricevuta la domanda il responsabile dell’organismo di conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda stessa.

Il procedimento si svolge senza formalità e il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Se si raggiunge l’accordo il mediatore scrive il verbale al quale è allegato il testo dell’accordo.

Il verbale dell’accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Se non si raggiunge l’accordo il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Il mediatore è tenuto in ogni caso a formulare una proposta di conciliazione se c’è la richiesta concorde delle parti.

La proposta viene comunicata per iscritto alle parti che devono far pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni l’accettazione o il rifiuto. Se la parte non risponde entro il termine la proposta si intende rifiutata.

La mancata accettazione della proposta può avere, però, delle conseguenze negative. Infatti se il Giudice della causa emette una Sentenza che corrisponde interamente alla proposta del mediatore la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vincitrice nel giudizio, dovrà farsi carico delle proprie spese legali e di quelle di controparte.


 

Progetto realizzato nell'ambito del Programma Generale di intervento 2010 della Regione Lombardia con l'utilizzo di fondi del Ministero dello Sviluppo Economico