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L’AUTORITA’
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Che cosa è?
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
chiamata anche ANTITRUST, è una Autorità pubblica
indipendente istituita con la Legge n. 287 del 1990.
Quali compiti ha?
L’Autorità Antitrust ha il compito di tutelare
la concorrenza e il mercato anche a tutela dei consumatori
favorendo il contenimento dei prezzi ed il miglioramento dei
prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.
Ha anche competenze in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa e di tutela del consumatore nei casi di pratiche
commerciali scorrette. Si occupa anche di conflitti di interesse.
LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Il Codice del Consumo, modificato dal recente decreto legislativo
n. 146/2007, disciplina la tutela dei consumatori in caso
di pratiche commerciali scorrette che vengono vietate.
Quando una pratica commerciale è scorretta?
Una pratica commerciale è scorretta se è contraria
alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile le scelte di acquisto del consumatore.
Le pratiche commerciali scorrette possono essere “ingannevoli”
oppure “aggressive”.
E’ ingannevole, ad esempio,
quando:
- contiene informazioni non rispondenti al vero o è
idonea ad indurre in errore il consumatore
- omette di informare che il prodotto può mettere
in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori
- minaccia la sicurezza di bambini o adolescenti
- non fornisce informazioni rilevanti di cui il consumatore
ha bisogno per compiere una scelta consapevole ovvero le
fornisce in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo
Alcune pratiche commerciali vengono in ogni caso
ritenute ingannevoli.
Ad esempio, tra i casi elencati all’art. 23 del Codice
del Consumo:
- esibire un marchio di fiducia o qualità senza
avere la autorizzazione
- dichiarare falsamente che la pratica commerciale o il
prodotto è stato approvato da un organismo pubblico
o privato
- dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà
disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà
disponibile a condizioni particolari per un periodo di tempo
molto limitato
- avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione
piramidale in cui il consumatore fornisce un proprio apporto
in cambio di un corrispettivo
- affermare, contrariamente al vero, che l’attività
sta per cessare
- affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita
nei giochi basati sulla sorte
- affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha
la capacità di curare malattie
- dare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato
o sulla possibilità di ottenere il prodotto inducendo
il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli
di quelle normali di mercato
E’ aggressiva quando mediante
molestie, coercizione, uso della forza fisica o indebito condizionamento
limita la libertà di scelta del consumatore inducendolo
a fare una spesa che non avrebbe altrimenti fatto.
L’art. 26 del Codice del Consumo elenca le pratiche
commerciali considerate in ogni caso aggressive.
Ad esempio, tra le altre:
- creare l’impressione che il consumatore non possa
lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del
contratto
- effettuare visite non gradite presso l’abitazione
del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a
lasciare la sua residenza e non tornarvi
- effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali
per telefono, fax, posta elettronica
- inserire in un messaggio pubblicitario un’esortazione
diretta ai bambini affinché acquistino o convincano
i genitori ad acquistare il prodotto reclamizzato
- lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore
abbia vinto un premio o potrà vincerlo compiendo
una determinata azione mentre il premio non esiste o per
reclamarlo deve versare del denaro
Costituisce una pratica commerciale scorretta anche
una fornitura non richiesta nei contratti a distanza.
In questo caso il consumatore non è tenuto a pagare
alcunché.
LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E COMPARATIVA
La nuova disciplina della pubblicità ingannevole e
comparativa illecita, contenuta nel Decreto Legislativo 145/2007,
tutela le imprese nei loro rapporti commerciali. Viene sanzionata
la pubblicità ingannevole che può pregiudicare
il comportamento economico dei soggetti ai quali è
rivolta o ledere un concorrente.
I POTERI DELL’ANTITRUST
L’Antitrust può avviare procedimenti d’ufficio
oppure tramite segnalazione.
L’Autorità ha poteri investigativi e può
avvalersi della Guardia di Finanza.
L’Autorità può inibire la continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e disporre a carico del
responsabile di provvedere a proprie spese ad una dichiarazione
di rettifica in modo da impedire che le pratiche commerciali
scorrette continuino a produrre effetti.
Tranne i casi di manifesta scorrettezza e gravità della
pratica commerciale l’Autorità potrà rinunciare
all’accertamento dell’infrazione qualora l’impresa
responsabile si assuma l’impegno di porre fine all’infrazione
cessandone la diffusione o modificandola in modo da eliminare
i profili di illegittimità.
L’Autorità può irrogare una sanzione pecuniaria
che va da 5.000 a 500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti
pericolosi o può minacciare la sicurezza dei bambini
la sanzione minima è di 50.000 euro.
Contro la decisione dell’Autorità può
essere proposto ricorso al TAR. Contro la Sentenza del TAR
si può proporre appello al Consiglio di Stato.
I RECAPITI DELL’ANTITRUST
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
si trova a Roma in p.zza G. Verdi 6/a.
Tel. 06 85 82 11
Fax 06 85 82 12 56
Sito: www.agcm.it
e-mail: antitrust@agcm.it
Dal 12 novembre 2007 è anche attivo in via sperimentale
un numero verde per le segnalazioni dei consumatori:
800 166 661 dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 14.
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