LA CONCILIAZIONE DAL GIUDICE DI PACE
E’ possibile proporre un tentativo di conciliazione
stragiudiziale davanti al Giudice di Pace come previsto dall’art.
322 del Codice di Procedura Civile, anche senza l’assistenza
di un avvocato.
Nella procedura di conciliazione il Giudice di Pace non può
dare ragione ad una delle parti ma può cercare di far
trovare un accordo. Se si trova l’accordo viene redatto
un verbale di conciliazione.
Se non si trova l’accordo o la controparte non si presenta
il tentativo fallisce e si potrà comunque agire con
una causa.
Non sempre si può richiedere la conciliazione dal Giudice
di Pace: sono, ad esempio, escluse le controversie in materia
di lavoro, separazione, divorzi, tasse e tributi.
Si deve pagare il contributo unificato che ammonta a 30 euro
per le controversie di valore inferiore a 1.033,00 euro. L’importo
del contributo unificato aumenta, poi, a seconda del valore
della lite.
Per verbali di conciliazione di valore superiore ad euro 51.645,69
ci sarà da pagare l’imposta di registro.
Gli indirizzi dei Giudici di Pace si possono trovare sul
sito www.giustizia.it. Gli Uffici
dei Giudici di Pace spesso forniscono modelli da compilare
per presentare l’istanza di conciliazione.
A Milano il Giudice di Pace si trova in via Sforza 23 tel.
02 773901
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