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IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Che cosa è?
Il Garante per la protezione dei dati personali, chiamato
anche Garante della Privacy, è un’Autorità
indipendente istituita per assicurare la tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati
personali ed il rispetto della dignità degli individui.
Il Garante ha iniziato la sua attività nel 1997, quando
è entrata in vigore la Legge 675/1996, poi sostituita
dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Quali compiti ha?
Il Garante controlla se il trattamento dei dati personali
da parte di privati e pubbliche amministrazioni è lecito
e corretto. Esamina reclami, segnalazioni e ricorsi, svolge
accertamenti anche su richiesta del cittadino, esegue ispezioni
e verifiche. In caso di violazione dei diritti delle persone
vieta il trattamento dei dati o ne dispone “il blocco”.
Prescrive modifiche necessarie od opportune per far adeguare
i trattamenti alla disciplina vigente. Segnala al Parlamento
ed al Governo l’opportunità di interventi normativi
per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle
persone.
L’Autorità interviene in molti settori: pubblica
amministrazione, internet, telecomunicazioni, direct marketing,
nuove tecnologie, giornalismo, lavoro, ordini professionali,
banche e assicurazioni, sanità, giustizia e polizia,
partiti.
Dove si trova ?
Il Garante della Privacy si trova in p.zza Montecitorio 121
00186 Roma
Tel. 06 696771
Fax 06 69677785
Sito www.garanteprivacy.it
e-mail garante@garanteprivacy.it
Per informazioni:
Ufficio relazioni con il pubblico p.zza Montecitorio 123 00186
Roma
Lunedì – Venerdì ore 10.00 – 12.00
e-mail urp@garanteprivacy.it
Come rivolgersi al Garante
Prima di contattare il Garante della Privacy occorre presentare
una istanza al titolare o al responsabile (se esistente) del
trattamento dei nostri dati. La Legge riconosce vari diritti
nei confronti del titolare del trattamento, tra cui il diritto
di:
- Accedere a dati che ci riguardano
- Ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o
l’integrazione
- Ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco, se trattati in violazione di Legge
- Opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali,
pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi
legittimi
Sul sito del Garante è presente un fac simile di istanza
che deve essere trasmessa al titolare (o al responsabile)
del trattamento tramite raccomandata, fax o posta elettronica.
Il titolare o il responsabile devono dare una risposta al
massimo entro 30 giorni
Se il titolare non risponde o la risposta non è soddisfacente
ci si può rivolgere o all’Autorità Giudiziaria
o al Garante.
Al Garante della Privacy si può presentare:
- Una segnalazione
- Un reclamo circostanziato
- Un ricorso
L’istanza può essere presentata direttamente
all’Autorità Giudiziaria o con ricorso al Garante
senza prima rivolgersi al titolare solo quando il passare
del termine sopra indicato provocherebbe un pregiudizio imminente
e irreparabile che deve essere provato.
La segnalazione
La segnalazione può essere trasmessa in carta libera
e senza particolari formalità. Bisogna fornire tutti
gli elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità
volto a controllare l’applicazione della disciplina
in materia di privacy.
La segnalazione è gratuita.
Il reclamo
Il reclamo, diversamente dalla segnalazione, è un atto
circostanziato che richiede una certa formalità in
quanto può essere presentato solo utilizzando il modello
e le istruzioni del Garante.
Al reclamo segue una istruttoria preliminare ed un eventuale
procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati
dall’Autorità vari provvedimenti.
Per poter presentare il reclamo bisogna pagare dei diritti
di segreteria.
Il ricorso
Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale
in quanto la decisione adottata ha particolari effetti giuridici.
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi indicati all’art.
147 del Codice della Privacy e la firma, tranne alcuni casi,
deve essere autenticata.
Per poter presentare il ricorso bisogna pagare dei diritti
di segreteria (euro 150,00). Inoltre il Garante può
porre a carico di chi perde le spese del procedimento che
vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.000,00
euro. L’assistenza di un legale non è obbligatoria
ma è consigliabile nel caso del ricorso.
Il ricorso al Garante non può essere proposto se ci
si è già rivolti all’Autorità Giudiziaria.
Parimenti una volta che è stato proposto ricorso al
Garante non si può più proporre domanda all’Autorità
Giudiziaria per la medesima controversia.
Contro i provvedimenti del Garante si può proporre
opposizione all’Autorità Giudiziaria
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