TELEFONI
CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA CON DOCUMENTO ELETTRONICO
O REGISTRAZIONE DELLA CONVERSAZIONE
La delibera dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
n. 664/06/CONS specifica che prima della conclusione del contratto
a distanza l'operatore debba fornire tutte le informazioni
previste dall'art. 52 del codice del consumo oltre che il
proprio nome e cognome e il nominativo della società
per conto della quale avviene il contatto telefonico. Tutte
le informazioni devono essere fornite all'utente in modo chiaro
e comprensibile.
La volontà dell'utente a concludere il contratto deve
essere inequivoca e deve risultare da un modulo o da un documento
che può anche essere elettronico. L'adempimento degli
obblighi di informazione e il consenso informato all'utente,
nel caso in cui venga utilizzata la comunicazione telefonica,
possono risultare anche da una registrazione integrale della
conversazione che può avvinire previo consenso dell'interessato
alla registrazione.
Inoltre, entro l'inizio dell'esecuzione del contratto il titolare
dell'utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di
conferma del contratto contenente tutte le informazioni elencate
al comma 1 dell'art. 53 del codice del consumo. Con lo stesso
modulo l'operatore deve indicare anche che l'utente, nel caso
ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può
proporre opposizione a mezzo fax o posta elettronica agli
indirizzi indicati nella stessa informativa.
L'operatore può assolvere agli obblighi su descritti
anche facendo pervenire al titolare dell'utenza un documento
contrattuale, sottoscritto dall'utente, contenente tutte le
prescritte informazioni.
CONTESTAZIONI DELLA BOLLETTA TELEFONICA
L’utente può contestare la bolletta telefonica per diversi motivi. Spesso accade che l’utente ritenga esservi una differenza tra gli scatti addebitati e le telefonate effettivamente effettuate ma il reclamo può essere trasmesso anche per guasti, per traslochi, per cambio numero, per mancate attivazioni del servizio, per errori od omissioni in elenco.
Il reclamo deve essere fatto per iscritto con l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del gestore telefonico.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E RITARDI
La Telecom deve attivare il servizio telefonico richiesto entro 10 giorni dalla data della domanda a meno che vi siano valide ragioni tecniche che impediscano il rispetto di detto termine, (in questo caso dovrà comunque comunicare quando sarà attivabile il servizio).
Se Telecom attiva il servizio in ritardo rispetto ai termini previsti, l’utente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile per ogni giorno lavorativo di ritardo. E’ possibile chiedere il risarcimento anche dell’eventuale maggior danno subito che deve però essere dimostrato.
GUASTI ED ERRORI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Quando si verifica un guasto alla linea è necessario avvisare immediatamente Telecom, che deve ripararlo entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui gli è pervenuta la segnalazione, salvo che si tratti di guasti “particolarmente complessi”. Se il gestore telefonico ripari il guasto in ritardo l’utente ha diritto ad un indennizzo da quantificarsi nel modo indicato nel precedente paragrafo.
Anche nell’ipotesi di sospensione del servizio per errore si ha diritto ad all’indennizzo già indicato nel paragrafo precedente relativo ai ritardi.
LA CONCILIAZIONE
La conciliazione è uno strumento extra-giudiziario per cercare una soluzione delle controversie che sorgono tra società ed utenti.
Grazie ad un accordo tra Associazioni di consumatori e Telecom Italia e TIM è possibile per gli utenti accedere alla procedura di conciliazione gratuita.
Dopo la presentazione della domanda di conciliazione al gestore telefonico tramite l’Unione Nazionale Consumatori, la Commissione di conciliazione regionale, costituita da un rappresentante di Telecom o di TIM e da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, tenterà di risolvere la controversia. |