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DAL 6 AGOSTO OBBLIGO GREEN PASS

Dal 6 agosto 2021 green pass obbligatorio per poter svolgere alcune attività come andare a teatro, cinema, palestre o mangiare all’interno di un ristorante. E’ quanto prevede il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale ed entrato immediatamente in vigore.
In particolare, l’art. 3, prevede che dal 6 agosto 2021, anche se si è in zona bianca, l’accesso a determinati servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall’art. 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), ossia una certificazione che attesti una delle seguenti condizioni:
  1. a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
  2. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto;
  3. c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 effettuato nelle ultime 48 ore.
Di seguito l’elenco completo dei servizi e delle attività che sono consentite solo ai soggetti muniti di una delle delle certificazioni verdi Covid-19:
  1. a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. b)  spettacoli aperti al pubblico (ossia spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo) eventi e competizioni sportive;
  3. c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. e) sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. i) concorsi pubblici.
Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra elencate “sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni“, ossia che i clienti abbiano una delle delle certificazioni verdi Covid-19.
In caso di violazione di queste disposizioni è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente.
Dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Articolo realizzato nell’ambito del Progetto InRete oltre il Covid con fondi Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020.