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MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI ENERGIA: INTERVIENE IL CONSIGLIO DI STATO

Con ordinanza del 22.12.2022 il Consiglio di Stato ha rilevato che l’art. 3 del Decreto Aiuti bis (n. 115 del 2022) “menzionando le modificazioni unilaterali dei contratti si riferisce al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti e che pertanto esso sembra non poter incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale se non a condizione di una inammissibile interpretazione estensiva della disposizione nazionale limitativa della libertà di mercato a situazioni non espressamente previste (con estensione delle sanzioni a condotte non contemplate dalla disposizione)”.

Sulla base di detto provvedimento l’Antitrust, con provvedimento del 29.12.2022 ha revocato i provvedimenti cautelari emessi nei confronti di A2A ed HERA in quanto le variazioni comunicate dalle suddette Società riguardavano, sulla base dei documenti acquisiti, offerte economiche effettivamente in scadenza.

Con lo stesso provvedimento l’Antitrust ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre 2022 nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza.

Articolo realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. D.M. 10.08.2020